Tratto da Urbaterr.

Si tratta dell’attribuzione obbligatoria negli appalti di un punteggio tecnico per prestazioni ambientali e sociali più elevate in edilizia, così come per i prodotti e i servizi. Questo è l’obiettivo principale dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) recentemente emanati. Forse saranno velleitari e ipotetici, ma pur sempre fissati per legge: questi sono i nuovi Criteri Ambientali Minimi, a cui i lavori pubblici dovranno far fede e per la cui applicazione gli appalti dovranno prevedere sistemi premiali.

Oltre che per l’edilizia, sono stati emanati gli aggiornamenti legislativi (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2017), che sono già in vigore dal 13 febbraio 2017, anche per gli arredi e i prodotti tessili. Tutto ciò in virtù del “raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico, indicato all’art. 3 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed anche al conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (Revisione 2013)”.

Di seguito, si prova a dare una veloce carrellata dei vari criteri. Sarà difficile, poiché sono tanti e molto particolareggiati.

Caratteristiche del progetto, APE almeno di classe A3

Il progetto, fin dal suo studio di fattibilità iniziale, deve verificare l’habitat in cui andrà ad inserirsi e le interconnessioni che questo ha con altri habitat esterni all’area di intervento stessa. Deve garantire il risparmio idrico, l’illuminazione naturale e, inoltre, l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. Nelle nuove costruzioni, l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) globale dovrà corrispondere almeno alla classe A3.

Componenti edilizie e materiali disassemblabili

In tutti gli appalti si deve verificare che il progetto preveda l’uso di materiali rinnovabili (almeno il 15% di materia recuperata o riciclata), una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio. Non sono consentite sostanze dannose per l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale ed, inoltre, i componenti edilizi devono garantire la disassemblabilità, cioè la possibilità che, a fine vita, possano essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili.

Il progettista

L’appalto dovrà effettuare la valutazione della capacità tecnica dei progettisti. Sarà, infatti, attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. “Il progetto dovrà, altresì, indicare una selezione delle specie arboree e arbustive da mettere a dimora in tali aree, tenendo conto della funzione di assorbimento delle sostanze inquinanti in atmosfera  e di regolazione del microclima, utilizzando specie che presentino le seguenti caratteristiche: ridotta esigenza idrica, resistenza alle fitopatologie, assenza di effetti nocivi per la salute umana (piante allergeniche, urticanti, spinose, velenose, ecc.)”.

Imprese caratteristiche

Le imprese devono possedere la registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.